Cinema S. Marco. Riacquisito per cessata locazione l’immobile. Iadanza: ‘Scelta sofferta ma ineludibile’

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In relazione alla riacquisizione da parte del Comune per cessata locazione dell’immobile ospitante il Cinema S. Marco, l’assessore al Patrimonio, Pietro Iadanza, ha rilasciato una dichiarazione al fine di chiarire ogni aspetto della delicata questione. “Si tratta di una scelta sofferta perché comporta la chiusura di una sala di grande tradizione storica e culturale della città, ma nello stesso tempo ineludibile poiché l’Ente è da mesi impegnato nell’attuazione del Piano di rientro dei debiti ed è continuamente attenzionato dalla Corte dei Conti per quanto attiene la gestione del patrimonio immobiliare comunale con riferimento alla redditualità dello stesso. E’ bene chiarire che la vicenda ebbe inizio nel 1990 quando l’Amministrazione Comunale, con delibera di G. M. n.990/90, prendeva in locazione da Giuseppe Faraonio e Ada Parente l’immobile di proprietà degli stessi (poi FA.FA. snc di Giovanni Faraonio e C.), già adibito a sede del Cinema S. Marco, concedendolo, contestualmente, in gestione a Salvatore Iannella. Attraverso questa deliberazione, le parti stipulavano il contratto novennale (Rep. n. 6189 del 16/06/1990) regolante sia il rapporto di locazione tra il Comune e la ditta proprietaria (in base al quale il Comune si obbligava al pagamento di un canone annuo di 126.650 lire più IVA), sia il rapporto di concessione in gestione tra il Comune e la ditta Iannella (la quale era obbligata a versare annualmente al Comune il 10% degli incassi netti e non lordi). Successivamente, il Consiglio Comunale dell’epoca decideva di non ratificare l’atto di G.M. n. 990/90 per alcuni motivi, ossia l’esercizio dell’attività cinematografica, pur rivestendo carattere di interesse pubblico, non costituisce un servizio pubblico tale da dover essere assunto dall’Ente con un onere finanziario tanto consistente; la mancanza di altre strutture alla data della delibera di G.M. n. 990/90, che aveva giustificato l’opportunità di garantire l’utilizzazione del cinema da parte del Comune per la propria attività culturale e di spettacolo, era stata superata dalla realizzazione di nuove strutture, anche se in corso di perfezionamento; il canone pattuito era eccessivamente oneroso rispetto a quello di mercato per immobili aventi la stessa destinazione d’uso; nella situazione deficitaria in cui versava L’Ente non era opportuno assumere un onere tanto consistente per spese non istituzionali; il Comune, nelle more, aveva dichiarato lo stato di dissesto finanziario; la ditta Iannella non aveva adempiuto agli obblighi assunti nei confronti dell’Ente, vale a dire al versamento del 10% degli incassi netti.
Il Commissario Straordinario di Benevento, con proprio atto del 5 settembre 1996, deliberava di promuovere azione giudiziaria per l’annullamento del contratto in parola. Nelle more del giudizio, il Comune di Benevento comunicava formale disdetta del contratto, la cui scadenza era fissata per il 15 giugno 1999. Il Comune non riusciva ad ottenere la riconsegna dell’immobile per la mancanza di volontà di Iannella, detentore delle chiavi. Pertanto, con determina n. 308/99 veniva affidato a Pietro Palma l’incarico di proporre azione giudiziaria nei confronti della ditta Iannella per la riconsegna dei locali, con contestuale azione di rivalsa per le somme che l’Ente fosse stato costretto a pagare per la protrazione dell’occupazione. Detto giudizio (incardinato al n. 3257/99 R.G.) venne riunito al precedente (n. 1357/96) avente ad oggetto l’annullamento del contratto.
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n.241/06, ha definitivamente pronunciato sui vari giudizi in corso e, partendo dal presupposto della validità ed efficacia del contratto del 16/06/90 e del suo rinnovo, ha ritenuto rinnovato anche il contratto di sublocazione intercorso fra Comune e Iannella Salvatore. Alla seconda scadenza contrattuale, prevista per il 16 giugno 2008, il Comune di Benevento inviava formale disdetta agli eredi di Salvatore Iannella, che però si rifiutavano ancora una volta di rilasciare l’immobile, tanto che si decideva di dare incarico ad un legale per l’avvio dell’azione di sfratto per finita locazione oltre che per il mancato pagamento dell’indennità di gestione del 10% degli incassi netti.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 2068/12 e con sentenza definitiva n. 1138 del 2 luglio 2013, dichiarava risolto il contratto di locazione e ordinava il rilascio dell’immobile da parte degli eredi Iannella. Avverso le sentenze gli eredi Iannella presentavano ricorso alla Corte di Appello di Napoli (RG n. 4965/2013), che con ordinanza del 19 giugno 2014 confermava le ragioni del Comune di Benevento ed ordinava l’immediato rilascio dell’immobile. Nonostante le due sentenze, l’immobile ancora una volta non veniva rilasciato tanto che è stato necessario ricorrere all’ufficiale giudiziario che fissava una prima data per l’8 ottobre 2014, che però non veniva rispettata dalla parte che chiedeva una proroga per lo sgombero. Richiesta accettata dall’ufficiale giudiziario, che fissava il nuovo termine per il rilascio ad oggi 15 gennaio. Anche in questa data, ovvero stamattina, gli eredi Iannella non hanno liberato l’immobile e pertanto si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per dare esecuzione alle operazioni di sgombero. I Iannella non hanno mai versato al Comune di Benevento l’indennità annua del 10% degli incassi lordi, se non per qualche annualità sporadica e per importi esigui. Nonostante ciò, il Comune di Benevento è costretto a pagare l’indennità di occupazione alla società FA.FA. snc dalla data del 16/06/2008 sino alla riconsegna dei locali a causa dell’illegittima detenzione dell’immobile da parte degli eredi Iannella, per un importo che alla data del 16/08/2014 è stato quantizzato in € 600.660,59” – ha concluso Iadanza.



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