Tar Lazio sospende Imu agricola: 'Grave pregiudizio'. Respirano i comuni del Sannio

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Il Tar del Lazio ha sospeso il decreto sull'Imu (28/11/2014) sui terreni agricoli per i Comuni montani. Lo ha reso noto l'Unione Nazionale Comuni Enti Montani (Uncem), precisando che una decisione definitiva sull'imposta sara' presa il 21 gennaio, prima della scadenza del pagamento della tassa. Il Tar contesta il meccanismo dell'altitudine individuato come criterio per il pagamento (dai 281 ai 600 metri slm). Adesso, dopo l'ulteriore passo in avanti per l'eliminazione, l'attesa per gli operatori e proprietari di suoli agricoli si sposta al 21 gennaio prossimo, quando si deciderà in maniera definitiva se si dovrà pagare entro il 26 oppure no.
Una decisione che cambia, chiaramente, le carte in tavola per larga parte dei comuni sanniti, Benevento inclusa. Norma alla mano, al momento potrebbero essere esentati dal pagamento dell'imposta solo i suoli ubicati nei Comuni ad oltre 600 metri sul livello del mare. Per tutti gli altri sarebbero dolori: nelle città in cui l’altitudine è compresa fra 281 e 600 metri, non pagano solo i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Sotto i 280 metri, invece, pagano tutti i proprietari di terreni agricoli senza alcuna distinzione.

IL QUADRO A BENEVENTO E NEL SANNIO
Secondo quelli che sono i nuovi parametri, ecco come dovrebbe essere suddiviso il territorio sannita per quanto riguarda il pagamento dell'Imu sui terreni.
Comuni con altitudine superiore ai 600 metri (Esenzione totale): Montefalcone Valfortore, Pietraroja, Colle Sannita, Castelfranco in Miscano, Castelvetere Valfortore, S.Marco dei Cavoti, S.Croce del Sannio, S.Giorgio La Molara, Circello, Castelpagano, Baselice, Morcone.

Comuni con altitudine compresa tra i 281 e i 600 metri (Esenzione parziale): S.Bartolomeo in Galdo, Molinara, Buonalbergo, Sassinoro, Ginestra degli Schiavoni, Foiano Valfortore, Pontelandolfo, Fragneto L'Abate, Tocco Caudio, S.Lupo, S.Nazzaro, Pago Veiano, Cusano Mutri, S.Angelo a Cupolo, S.Martino Sannita, Campoli Monte Taburno, Apollosa, Vitulano, Campolattaro, Guardia Sanframondi, Torrecuso, Arpaise, S.Nicola Manfredi, Pesco Sannita, Reino, Cautano, S.Giorgio del Sannio, Fragneto Monforte, Calvi, Frasso Telesino, S.Leucio del Sannio, Ceppaloni, S.Arcangelo Trimonte, Pannarano, Bonea, Foglianise, Paduli, Pietrelcina, S.Lorenzo Maggiore, Casalduni, Montesarchio, Castelpoto, Durazzano, Arpaia, Forchia.

Comuni con altitudine inferiore a 281 metri (Non esenti): Cerreto Sannita, Bucciano, Moiano, Paolisi, Airola, S.Lorenzello, Apice, Melizzano, Solopaca, Faicchio, S.Agata de'Goti, Ponte, BENEVENTO, Castelvenere, S.Salvatore Telesino, Puglianello, Amorosi, Telese Terme, Dugenta, Limatola.


I PARTICOLARI DEL TESTO DEL TAR LAZIO:
In particolare, nel testo del Tar Lazio, si legge che il provvedimento impugnato determina eccezionale e grave pregiudizio per le seguenti ragioni:
"1. assoluta incertezza dei criteri applicativi, con particolare riguardo a quello dell’altitudine, ben potendo essere assoggettato a imposizione un terreno posto a più di 600 metri in agro di comune posto notevolmente al di sotto di tale altezza, giusta quanto previsto dall’art. 2 del decreto ministeriale 28 novembre 2014 qui impugnato (irragionevolezza dell’imposizione non legata all’effettiva natura e posizione del bene);
2. trattandosi di misura a carattere asseritamente compensativo la stessa interviene quando ormai gli impegni finanziari da parte dei comuni sono stati assunti con effetti gravi sul pareggio di bilancio tali da ingenerare, in alcuni casi, una procedura finalizzata alla declaratoria di dissesto, e, comunque, con pesanti conseguenze sulla erogazione dei servizi alla comunità di riferimento; tali evenienze sono sicuramente favorite dalla fissazione, per i pagamenti IMU, di un termine successivo all’anno finanziario in corso, con effetti sia sulla rilevanza di un’operazione contabile forzatamente non fedele ai non conosciuti dati reali sia sulla sua affidabilità in vista del controllo democratico delle collettività della cui esponenza si tratta;
3. tenuto altresì conto dei ristrettissimi tempi assegnati per dare esecuzione in sede comunale a non certo semplici incombenze nonché della palese violazione delle norme poste a tutela del contribuente in materia di irretroattività e di spazio temporale minimo per l’attivazione di adempimenti relativi a provvedimenti impositivi”.



Articolo di Cronaca Giudiziaria / Commenti